Il nuovo modello della dichiarazione IVA annuale è stato predisposto con la consueta struttura modulare ed è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate con le relative istruzioni per la compilazione.
Si rammenta che i quadri contenuti nel mod. IVA 2010, escluso il frontespizio, costituiranno la dichiarazione IVA all’interno della dichiarazione unificata (mod. UNICO 2010).
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La dichiarazione IVA annuale (in forma autonoma o unificata) va presentata, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 30.9.2010.
DICHIARAZIONE IVA IN FORMA AUTONOMA
La presentazione della dichiarazione in forma autonoma interessa i seguenti casi:
- società di capitali e altri soggetti IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare;
- soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31.12.2009 (ciò interessa, ad esempio, la società di persone cessata il 15.12.2009, senza messa in liquidazione);
- società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo;
- curatori fallimentari e commissari liquidatori per le dichiarazioni che devono presentare per conto dei soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa;
- soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale (art. 17, DPR n. 633/72);
- soggetti non residenti che si sono identificati direttamente (art. 35-ter, DPR n. 633/72);
- particolari soggetti (ad esempio, i venditori porta a porta) non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP;
- soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra l’1.1.2010 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2009, tenuti a presentare la dichiarazione IVA per conto dei soggetti estinti.
Utilizzo in compensazione del credito IVA annuale
Come previsto dall’art. 10, DL n. 78/2009 l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a € 10.000 può essere effettuato a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.
A seguito della modifica dell’art. 3, comma 1, DPR n. 322/98 i soggetti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale possono presentare la dichiarazione IVA annuale in forma autonoma al fine di poter “anticipare” l’utilizzo del credito IVA nel mod. F24. La dichiarazione IVA in forma autonoma può essere presentata a decorrere dal 2.2.2010.
Si rammenta che a favore dei soggetti che presentano la dichiarazione IVA relativa al 2009 nel mese di febbraio 2010 è previsto l’esonero dalla presentazione della Comunicazione dati IVA relativa al medesimo anno.
Considerato che il 28.2.2010 cade di domenica e pertanto il termine di presentazione della Comunicazione dati IVA è “differito” all’1.3.2010, l’esonero dalla stessa va riconosciuto anche nei casi in cui la dichiarazione annuale IVA sia presentata l’1.3.2010.
Va peraltro evidenziato che, poiché la presentazione della dichiarazione IVA 2009 incide sulla data a decorrere dalla quale il contribuente può compensare il credito IVA nel mod. F24 per importi superiori a € 10.000, la presentazione del mod. IVA 2010 in data 1.3.2010, ancorché consenta l’esonero dalla presentazione dalla Comunicazione dati IVA, comporta che la compensazione possa essere effettuata soltanto dal 16.4.2010. In tali casi è quindi opportuno presentare il mod. IVA 2010 entro il 28.2.2010 per poter compensare il credito IVA relativo al 2009 dal 16.3.2010.
TERMINI DI VERSAMENTO DEL SALDO ANNUALE
Il versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale va effettuato entro il 16.3.2010, sempre ché l’importo dovuto sia superiore a € 10,33 (importo arrotondato a € 10).
Alla dichiarazione IVA non è applicabile l’aumento, disposto dall’art. 1, comma 137, Finanziaria 2006, da € 10 a € 12 del limite fino al quale il versamento non è dovuto.
L’aumento, infatti, è applicabile soltanto “in sede di dichiarazione dei redditi”.
Si rammenta che è possibile:
- effettuare il versamento in forma rateale. Va evidenziato che per effetto della nuova misura degli interessi di dilazione ogni rata successiva alla prima va maggiorata dello 0,33% mensile;
- differire il versamento alla scadenza prevista per il saldo relativo al mod. UNICO 2010 (con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3), in caso di presentazione della dichiarazione unificata.
FRONTESPIZIO
Innanzitutto si segnala la soppressione dei campi riservati all’indicazione della residenza anagrafica per le persone fisiche e del domicilio fiscale per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Nel riquadro riservato al “Dichiarante diverso dal contribuente” i dati relativi alla residenza devono essere compilati esclusivamente dai soggetti residenti all’estero.
Nel frontespizio è presente anche il riquadro “Sottoscrizione dell’organo di controllo” che, in alternativa all’apposizione del visto di conformità, consente alle società di capitali assoggettate al controllo contabile ai sensi dell’art. 2409-bis, C.c. di poter utilizzare il credito IVA in compensazione nel mod. F24 per importi superiori a € 15.000 annui. Con la sottoscrizione della dichiarazione i predetti soggetti attestano l’esecuzione dei controlli previsti dall’art. 2, comma 2, DM n. 164/99.
QUADRO VA
Il quadro VA si compone ora soltanto di 2 sezioni:
- Sez. 1 – Dati analitici generali;
- Sez. 2 – Dati riepilogativi relativi a tutte le attività.
Va evidenziato che sono ora richiesti nel quadro VF / VE:
- la ripartizione del totale degli acquisti / importazioni (ex rigo VA3 del mod. IVA 2009);
- l’imponibile e l’IVA relativa alle operazioni occasionali di cui all’art. 34-bis, DPR n. 633/72 (ex rigo VA7 del mod. IVA 2009).
- le informazioni presenti nelle Sezioni 2 e 3 del mod. IVA 2009.
Si segnala che nel quadro VA non è più richiesta altresì l’indicazione dell’imponibile e dell’IVA relativa all’adeguamento agli studi di settore (nel nuovo modello non è più presente infatti l’ex rigo VA42). Tali dati sono richiesti ora direttamente nei quadri RE/RG/RF del mod. UNICO.
A rigo VA1 è stato introdotto il nuovo campo 6 riservato ai soggetti non residenti che nel 2009 hanno operato sia mediante stabile organizzazione che mediante rappresentante fiscale o identificazione diretta.
QUADRO VE
Rispetto al precedente mod. IVA 2009 nelle sezioni 1 e 2 sono stati eliminati gli specifici righi di totale in quanto ora è stata inserita la Sezione 3 contenente i totali delle Sezioni 1 e 2.
Le ulteriori novità riguardano:
- il rigo VE30 che richiede l’indicazione distinta (campi da 2 a 5) di alcune specifiche operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del c.d. “plafond”;
- il rigo VE36 nel quale è stato inserito il nuovo campo 2 relativo all’indicazione dell’ammontare dell’imponibile delle operazioni ad esigibilità differita effettuate ai sensi dell’art. 7, DL n.
185/2008, ossia della c.d. “IVA per cassa”.
QUADRO VF
È quello che contiene le maggiori modifiche. Infatti a seguito della soppressione del precedente quadro VG le relative informazioni sono ora ivi richieste.
In particolare il quadro VF si compone di 4 sezioni:
- Sez. 1 – Ammontare degli acquisti effettuati in Italia, degli acquisti intraUE e delle importazioni;
- Sez. 2 – Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intraUE, importazioni e acquisti da San Marino. In tale sezione sono presenti i seguenti nuovi righi:
- rigo VF23 nel quale indicare distintamente (campi da 1 a 6) l’ammontare dell’imponibile e dell’imposta degli acquisti intraUE e delle importazioni e l’ammontare degli acquisti da San Marino (con pagamento dell’IVA e senza pagamento dell’IVA);
- rigo VF24 nel quale indicare la consueta ripartizione del totale acquisti / importazioni;
- Sez. 3 – Determinazione dell’IVA ammessa in detrazione. La sezione è riservata ai soggetti che applicano alcuni regimi speciali IVA caratterizzati da specifiche modalità di determinazione dell’IVA detraibile ovvero ai soggetti che effettuano operazioni esenti ed è suddivisa nelle seguenti sezioni:
- Sez. 3-A Operazioni esenti;
- Sez. 3-B Imprese agricole (art. 34);
- Sez. 3-C Casi particolari.
- Sez. 4 – IVA ammessa in detrazione.
QUADRO VL
Rispetto al precedente mod. IVA 2009 a rigo VL1 viene richiesta l’indicazione del totale dell’IVA a debito, corrispondente alla somma dei righi VE25 e VJ15, e a rigo VL2 del totale dell’IVA detraibile, come desumibile da rigo VF57.
QUADRO VX
A rigo VX6, riservato ai soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale previsto dall’art. 117, TUIR, è stato introdotto il nuovo campo 1 nel quale indicare il codice fiscale della consolidante, alla quale è stato ceduto, in tutto o in parte, il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale.
QUADRO VO
A rigo VO33 è stata inserita la nuova casella 2 “Revoca” riservata ai contribuenti che hanno optato dal 2008 per il regime ordinario in luogo di quello (naturale) dei minimi disciplinato dall’art. 1, commi 96 e seg. Legge n. 244/2007, e che, come previsto dal comma 110 del citato art. 1, hanno revocato tale scelta con effetto dal 2009.
MODELLO VR 2010 – RIMBORSO CREDITO IVA
Nel mod. VR 2010 è stata inserita la nuova sezione 4 denominata “Rimborso della minore eccedenza di credito non trasferibile al gruppo IVA” utilizzabile per la richiesta di rimborso ex art. 30, comma 4, DPR n. 633/72 (minore eccedenza detraibile del triennio) da parte dei soggetti che hanno aderito alla procedura della liquidazione IVA di gruppo nel 2008 e che non hanno potuto trasferire al gruppo il credito IVA 2007 nonché dei soggetti che hanno aderito alla procedura della liquidazione IVA di gruppo nel 2007 in qualità di controllanti e che nel 2008 hanno partecipato alla liquidazione IVA di gruppo in qualità di controllate non hanno potuto trasferire al gruppo il credito IVA risultante dal prospetto riepilogativo IVA 26PR relativo al 2007.
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Fonte: www.assindar.it
27/02/2010